CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA N. 40256 DEL 10 SETTEMBRE 2018
La falsità commessa sull’assegno “non trasferibile” non è penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 491 cod. pen., ma configura un illecito civile in quanto rientra nel raggio applicativo dell’art. 485 cod. pen., abrogato dal D.lgs. n. 7 del 2016.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 40256/2018, depositata il 10/09/2018.
La pronuncia si è resa necessaria all’esito del contrasto interpretativo rilevato dalla Seconda Sezione Penale e concernente la questione circa la corretta applicazione del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 – con particolare riferimento alla sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati. Il quesito, in particolare, chiedeva se la falsificazione su assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità dovesse essere ricompreso all’interno della fattispecie astratta di cui all’art. 485 cod. pen., (falsità in scrittura privata) abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 e trasformato in illecito civile, ovvero dovesse rientrare nella fattispecie di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall’art. 491 cod. pen., così come riformulato dal medesimo d. lgs. N. 7 del 2016.
Secondo il primo orientamento “a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 cod. pen. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per girata”, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili.” (cfr. Cass., Sez. 5 Pen., n. 32972/2017, n. 11999/2017, n. 3422/2017). La ragione di tale conclusione consiste nel ritenere la clausola di non trasferibilità apponibile sia all’assegno bancario che all’assegno circolare, elemento che [letteralmente] “immobilizza” il titolo nelle mani del prenditore, escludendone la trasmissibilità per girata a soggetti terzi, ad esclusione ovviamente del banchiere a favore del quale si effettua una girata avente natura di mandato a riscuotere priva di effetti traslativi del diritto di credito, ovvero, al mero fine di incasso.
Il secondo orientamento, all’opposto, sostiene il riconoscimento della rilevanza penale alla condotta di falsificazione di assegno, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, in quanto il titolo “rientra nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titolo di credito” (così Cass., Sez. 2 Pen., n. 13086/2018; Sez. 2 n. 36670/2017; Sez. 2 Pen., n. 12599/2018).
Tale conclusione si fonda sulla differente natura giuridica/fiscale attribuita alla “girata” in senso tecnico ad inclusione di quella effettuata al banchiere per l’incasso (c.d. girata impropria), poiché anch’essa (anche in rappresentanza dell’istituto di credito) sarebbe soggetta a subire una condotta dissimulatoria.
Inoltre, viene sollevata una possibile questione di illegittimità costituzionale che si verrebbe a configurare seguendo un ragionamento a contrario, in quanto il falso in titolo di credito sarebbe ancora configurabile come reato solo qualora lo stesso fosse privo di detta clausola (il che è possibile ai sensi dell’art. 49 comma 5 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per i titoli di credito di importo inferiore a mille euro), vale a dire per condotte espressione di un minore disvalore e con più limitati effetti pregiudizievoli.
Ad avviso delle Sezioni Unite “la clausola di non trasferibilità dell’assegno bancario, circolare, postale, nel corso del tempo ha cambiato la propria posizione a seguito di una serie di specifici interventi normativi sulla cd. disciplina antiriciclaggio”; tale clausola “risulta, ad oggi, essere un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa necessaria al fine di ottenere gli assegni cd. liberi”; pertanto – proseguono le Sezioni Unite – ha lo scopo di “impedire la libera circolazione dell’assegno nel quadro di riferimento delineato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio.” Inoltre viene precisato che la “girata” cui fa riferimento l’art. 491 cod. pen. alla luce di una lettura teleologica della norma “va necessariamente riferita al negozio giuridico che determini una concreta circolazione del titolo” secondo una lettura civilistica degli effetti della girata ai sensi dell’art. 2011 cod. civ. il quale dispone che “la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.”
Tale mutamento normativo – con dichiarata finalità di antiriciclaggio – sostiene la Suprema Corte, non ha apportato un contestuale mutamento anche del significato da attribuire al termine “girata” rimanendo attuale il principio già espresso in passato dalle stesse Sezioni Unite secondo cui “l’apposizione della clausola di non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del prenditore, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.” (Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 20 febbraio 1972, n. 4, imp. Guarracino)
Le Sezioni Unite, pertanto, ribadiscono che “La libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex articolo 491 del Codice penale e, per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto”.
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia in esame non ha ravvisato “elementi di segno contrario suscettibili di portare ad una rilettura critica del principio espresso dalle Sezioni Unite Guarracino”, annullando di conseguenza la condanna inflitta per falsificazione di un assegno non trasferibile di 10 mila euro e affermando il seguente principio di diritto:
«La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.»
Avv. Patrizio Mercadante
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